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Fattura elettronica: i casi in cui i medici sono obbligati

Professione Redazione DottNet | 09/01/2019 19:53

Entro la fine del mese occorrerà inviare i dati per la tessera sanitaria. L'elenco delle categorie interessate

Sono trascorse quasi due settimane dall'obbligo della fatturazione elettronica e come previsto le polemiche non mancano. Sono scese in campo anche le associazioni consumatori per venire incontro alle esigenze degli utenti. Da questo provvedimento, come abbiamo già anticipato, sono esclusi medici e farmacisti, anche se parzialmente. Vediamo, dunque, i dettagli. Il dato più evidente è sull'esonero dei camici bianchi dall'invio del documento telematico per tutte quelle prestazioni che verranno poi inviate al Sistema Ts per il 730 precompilato. Inoltre saranno esonerati dall’emissione di fattura elettronica i medici convenzionati per quanto riguarda i compensi compresi nel cedolino delle Asl.

Il discorso cambia, invece, per tutte le altre prestazioni che non rientrano nelle circostanze citate. Come tutti i professionisti, infatti, anche i medici saranno chiamati a utilizzare la fattura elettronica nel caso di una retribuzione legata a una sostituzione. O ancora in occasione della partecipazione a un corso di formazione e di qualsiasi attività professionale nei confronti della PA o di una società privata.

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Inoltre, sottolinea l’Enpam sul suo sito, “anche se non fosse necessario emettere alcuna fattura elettronica, non si è esonerati dal ricevere le fatture elettroniche”. Si pone quindi la questione della conservazione delle fatture ricevute da altri. Infatti non è sufficiente conservarle nel proprio computer, ma serve rispettare alcune norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale. A tal fine ci sono due possibilità. La prima consiste nel servirsi di un sistema gestionale fornito da operatori certificati. In alternativa si può utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate tramite l‘area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Insomma, per quanto riguarda il medico di famiglia, per il 2019 non dovrà emettere fatture elettroniche per la sua libera professione a meno che non siano relative a collaborazioni con la Pubblica Amministrazione e suoi Enti (Ordine incluso) o con strutture sanitarie pubbliche o private committenti di prestazioni. Resta esonerato anche nei confronti delle Asl con le quali è convenzionato, in base alla risoluzione 98/E dell'Agenzia delle Entrate. Potrà, invece, ricevere fatture elettroniche dai fornitori (se non hanno optato per il regime forfettario).

Invio dati tessera sanitaria

A chiudere il mese è un altro importante appuntamento annuale: entro la scadenza del 31 gennaio 2019 è previsto l’invio dei dati al sistema TS  e la comunicazione di opposizione all’inserimento nella dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti. Al fine della messa a punto del modello 730 precompilato e del modello Redditi gli operatori sanitari dovranno inviare i dati del sistema TS entro il 31 gennaio 2019.

Sono tenuti all’invio entro il 31 del mese di gennaio successivo a quello di riferimento i seguenti operatori sanitari:

    • aziende sanitarie locali (ASL);
    • aziende ospedaliere;
    • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
    • policlinici universitari;
    • presidi di specialistica ambulatoriale;
    • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. "parafarmacie");
    • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
    • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
    • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
    • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
    • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
    • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
    • delle strutture "autorizzate" all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi a ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La  scadenza del 31 gennaio 2019  è anche quella prevista per i contribuenti che intendono esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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